LO STATUS DI INVALIDO CIVILE, CIECO CIVILE, SORDOMUTO

LO STATUS DI INVALIDO CIVILE, CIECO CIVILE, SORDOMUTO

L’art. 38 della Costituzione, al primo comma, sancisce il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento ed alla assistenza sociale. In forza di tale precetto il legislatore ha previsto una tutela particolare a favore dei cittadini invalidi, ciechi e sordomuti dettando una definizione di tali soggetti: 

 

  • Ai sensi dell’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come integrato dall’art. 6 D.lgs. n. 509 del 1988 e del D.Lgs. n. 124 del 1998, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, la cui capacità lavorativa sia ridotta di almeno un terzo o che, se minori di anni diciotto, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Il grado accertato di invalidità civile è misurato in valore percentuale con riferimento ad apposita tabella ministeriali approvata con D.M. 5 febbraio 1992 (per ogni patologia invalidante è indicata la percentuale di riduzione della capacità lavorativa in misura fissa o con previsione di un intervallo tra un minimo ed un massimo).

 

  • La legge n. 382 del 1970 definisce soggetto cieco assoluto colui che è affetto da totale mancanza di vista o che conservi la mera percezione dell’ombra e della luce. Cieco ventisimista è colui che, a seguito di correzione, conservi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.

Tale originaria classificazione è stata superata da innovativa disciplina introdotta dalla legge n. 138 del 2001 che definisce:

  1. ciechi totali: coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; coloro in cui residuo perimetrici binoculare è inferiore al 3%;
  2. ciechi parziali: coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

La normativa riporta altresì la definizione di soggetto ipovedente distinguendo tra situazione grave, medio-grave e lieve.

 

  • La legge n. 381 del 1970 definisce sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

 

 

 

 

 

 

LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

 

I soggetti invalidi, ciechi e sordomuti civili, in presenza delle condizioni e dei requisiti di legge, hanno diritto alla percezione di provvidenze economiche di natura assistenziale. I soggetti aventi diritto sono i cittadini italiani, i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che risiedono nel territorio nazionale, gli apolidi e i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno. L’erogazione della assegno, della pensione o dell’indennità spettante decorre generalmente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Nel caso in cui il requisito sanitario insorga in un momento successivo alla proposizione della domanda amministrativa oppure vi sia un accertamento giudiziario, la decorrenza della prestazione è fissata al primo giorno nel quale è dichiarata l’insorgenza del diritto anche qualora la dichiarazione avvenga nel corso del mese stesso (messaggio INPS n. 37495 del 18.11.2004; Cass., sezioni unite, 5 luglio 2004, n. 12270).

 

Le prestazioni economiche a favore degli invalidi civili:

 

  • l’assegno mensile di assistenza (art. 13 della legge n. 118 del 1971): è concesso ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 64 anni riconosciuti invalidi in misura superiore al 74%. Ai fini dell’erogazione della prestazione i soggetti beneficiari devono essere “incollocati al lavoro”, ovvero iscritti alle liste speciali di collocamento anche se maggiore di 55 anni (circolare Ministero dell’interno n. 15 del 1999).

Il requisito dell’incollocabilità  per i soggetti di età superiore ai 18 anni sussiste anche  nel caso di frequenza scolastica certificata senza necessità di iscrizione nelle liste di collocamento (Corte Cost. n. 329 del 9 luglio 2002; circolare Inps n. 157 del 2002).

L’assegno mensile è erogato a condizione che il soggetto invalido non sia titolare di redditi propri superiore al limite di legge (€ 4.171,44 per l’anno 2007) e non è reversibile.

Con decorrenza 1.1.1982 sussiste la incompatibilità con pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’INPS a carico del fondo lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti (art. 9 della legge n. 54 del 1982). Dal 1.1.1991 sussiste altresì l’incompatibilità con qualsiasi trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio. E’ possibile optare per il trattamento economico più favorevole (art. 3 della legge n. 407 del 1990; art. 12 della legge n. 412 del 1991).

Al compimento dell’età anagrafica di 65 anni l’assegno di invalidità civile è trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS: i redditi considerati restano comunque solo quelli personali non incidendo quelli del congiunge (diversamente dal caso di titolarità di assegno sociale diretto).

 

  • la pensione di inabilità (art. 12 della legge n. 118 del 1971): è concesso ai soggetti totalmente e permanentemente inabili ai quali è riconosciuto uno stato di invalidità nella misura del 100%. Non è reversibile.

Dal gennaio 1991 non sussistono incompatibilità con altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titoli di invalidità (art. 12 della legge n. 412 del 1991). E’  necessario non essere titolari di redditi propri che superino il limite di legge (€ 14.256,92 per l’anno 2007).

Anche la pensione, al compimento dell’età di 65 anni, si trasforma in assegno sociale a carico dell’INPS.

 

  • l’assegno di indennità mensile di frequenza per i minori (art. 1 della legge n. 289 del 1990): hanno diritto a questa provvidenza i soggetti minori di 18 anni di età ai quali sono riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore.

L’assegno è erogato qualora non sia superato il limite di reddito di legge (€ 4.171,44 per l’anno 2007) e a condizione che vi frequenza presso un centro riabilitativo per trattamento riabilitativi o terapeutici, o la scuola (pubblica o privata, di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido).

La prestazione è incompatibile con l’indennità di accompagnamento, con la indennità speciale a favore dei  ciechi civili parziali, con l’indennità di comunicazione prevista per i soggetti perlinguali. Resta salva la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

 

  • l’indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980; legge n. 508 del 1988): è concessa agli invalidi civili totali che siano riconosciuti quali soggetti non deambulanti senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti a compiere gli atti quotidiani della vita necessitando di una assistenza continuativa.

Lo svolgimento della attività lavorativa non è motivo di incompatibilità con l’erogazione dell’indennità; è tuttavia incompatibile con prestazioni simili concesse in relazione a stati di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio. E’ altresì incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza a favore di soggetti minorenni.

L’indennità non è erogata per i periodi di ricovero del soggetto interessato presso un istituto di lungodegenza o per fini riabilitativi a titolo gratuito, poiché la retta a carico di un ente pubblico. Non sussiste l’incompatibilità nei casi di ricovero effettuato per svolgere terapie contingenti.

 

Le prestazioni economiche a favore dei sordomuti civili:

 

  • pensione (art. 1 della legge n. 381 del 1970; art. 14 septies della legge n. 33 del 1980): è concessa ai soggetti sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età che non siano titolari di redditi superiori al limite di € 14.256,92 (anno 2007). Al fine del diritto alla prestazione deve sussistere una condizioni uditivi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

 

 

  • l’indennità di comunicazione (art. 4 della legge n. 508 del 1988): per la concessione di tale provvidenza assistenziale deve sussistere una ipoacusia: a) per i soggetti minori di anni 12, pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore; b) per i soggetti che hanno compiuto i 12 anni di età l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel purché sia dimostri che l’insorgenza dell’ipoacusia si avvenuta prima dell’età di 12 anni. Non sono previsti limiti di età e di reddito per la concessione dell’indennità.

 

 

Le prestazioni economiche a favore dei ciechi civili:

 

  • pensione a favore dei ciechi assoluti (art. 8 della legge n. 66 del 1962): hanno diritto alla pensione i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni di età che hanno un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Dal 1991 tale prestazione non è più incompatibile con altri trattamenti pensionistici diretti concessi a titolo di invalidità. Per la concessione della pensione occorre non superare il limite di reddito personale di € 14.256,92 (anno 2007). La pensione spettante al cieco civile non è incompatibile con l’espletamento di una attività lavorativa.

 

  • pensione a favore dei ciechi parziali (art. 8 della legge n. 66 del 1962): ne hanno diritti i soggetti ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. “ventesimisti”). Dal 1991 non sussistono più incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche dirette concesse a titolo di invalidità. Anche tale prestazione è soggetta a limite di reddito personale di € 14.256,92 (anno 2007).

 

  • indennità speciale per ciechi parziali ventesimisti (art. 3 della legge n. 508 del 1988): ne hanno diritto i circhi parziali c.d. “ventesimisti” in considerazione della minorazione. E’ corrisposta per 12 mesi e non è soggetta ad alcun limite di reddito personale.

 

  • l’indennità di accompagnamento (art. 1 della legge n. 406 del 1968): spetta ai ciechi assoluti al solo titolo della minorazione. Non è soggetta a requisiti reddituali o a limiti di età.

 

Ai sensi dell’art. 19 della legge 118 del 1971, dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni di età anagrafica in sostituzione dell’assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità   (ai sensi dell’art. 10 della legge n. 381 del 1970 anche la pensione a favore dei sordomuti) è concessa automaticamente la pensione sociale (dal 1° gennaio 1996 l’assegno sociale). Per la determinazione dei limiti di reddito al fine di godere del beneficio assistenziale sostituito non si deve far riferimento alla disciplina generale prevista per l’assegno sociale, ma si deve continuare a considerare i criteri di reddito applicati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età (vedi circolare INPS n. 86 del 27 aprile 2000).     

 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Al fine del riconoscimento dello stato di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto per ottenere i benefici di legge è necessario presentare apposita domanda unitamente a certificato medico che attesti le menomazioni, le infermità e la relativa diagnosi  (entrambi redatti su modelli predisposti).

Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la concessione della pensione, dell’assegno o di indennità di invalidità civile di cui alle leggi n. 381 del 16 maggio 1970,  n. 382 del 27 maggio 1970 e  n. 18 del 11 febbraio 1980, come modificata dalla legge n. 508 del 21 novembre 1988, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi  da quelli precedentemente indicati (es. esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, concessione di protesi, agevolazioni relative alle tariffe dei trasporti urbani, …) sono effettuati dalle aziende sanitarie locali.

Nell’ambito di ciascuna azienda sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti.

Entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, la Commissione fissa la data della visita medica. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. In caso di impossibilità ad effettuare la visita in sede ambulatoriale, il soggetto convocato potrà richiedere la visita domiciliare giusta idonea documentazione sanitaria a giustificazione dell’impedimento.

La Commissione terminata la visita e gli opportuni accertamenti del caso redige verbale riportando il giudizio diagnostico, nonché il giudizio espresso in seguito alla visita e alla valutazione della documentazione prodotta.

Copia del verbale di visita conseguente all’ accertamento sanitario è trasmesso dalla azienda sanitaria locale alla competente Commissione medica periferica (art. 5 D.Lgs. n. 278 del 1998) per le pensioni di guerra e di invalidità civile affinché provvedeva agli opportuni controlli. A decorrere dal 1 aprile 2007 le competenze attribuite alla Commissione medica periferica sono devolute all’INPS in forza di quanto disposto dall’art. 10 del D.L. n. 203 del 2005 conv. in legge n. 248 del 2005, nonché dell’art. 1 del D.P.C.M.  30 marzo 2007 ( l’INPS in punto ha dettato disposizioni operative con messaggio n. 9493 del 12.4.2007).

Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione di tali verbali di visita senza che l’anzidetta Commissione  abbia formulato osservazioni i medesimi verbali sono trasmessi dalla azienda sanitaria locale alla Regione (e per essa agli enti delegati quali ad esempio in Lombardia il Comune di Milano – per i soggetti residenti nel territorio di Milano –  o alla azienda sanitaria locale territorialmente competente; in alcune regioni il potere concessorio è conferito convenzionalmente all’Inps) che provvede, qualora sussistono le condizioni ed i requisiti di legge, alla emissione di un provvedimento concessorio della prestazione assistenziale richiesta. Il provvedimento è così notificato all’interessato e all’INPS: quest’ultimo provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Possono verificarsi le seguenti particolari situazioni:

 

  1. rivedibilità del soggetto invalido: nel verbale la Commissione medica può indicare un termine di verifica alla valutazione dello stato di invalidità accertato, termine entro il quale il soggetto interessato verrà chiamato a nuova vista per nuovi accertamenti sanitari;
  2. aggravamento delle minorazioni e delle infermità: successivamente ad un accertamento dello stato di invalidità civile, qualora si verificano delle situazioni patologiche che aggravino la condizione di salute del soggetto, è possibile presentare domanda di aggravamento che verrà gestita comunque gestita nelle forme ordinarie;
  3. revisione d’ufficio: le Commissioni mediche di verifica possono disporre d’ufficio visite volte ad accertare il permanere delle condizioni invalidanti che hanno dato titolo ad una prestazione economica o comunque ad un beneficio di legge in considerazione dello stato invalidante a suo tempo riconosciuto.

 

 

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

 

 

Dal 1 gennaio 2005 contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle commissione presso le aziende sanitarie locali è possibile procedere ad impugnare il verbale avanti il Tribunale del lavoro competente per territorio. L’impugnativa deve essere proposta nel termine perentorio di natura  decandenziale di mesi 6 decorrenti dalla ricezione da parte della azienda sanitaria locale  della comunicazione dell’esito della visita effettuata dalla commissione al soggetto interessato (art. 42, terzo comma, D.L. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003). La tardiva proposizione dell’azione comporta pertanto l’inammissibilità della domanda proposta. Trascorso il termine senza che si sia proposto ricorso giudiziario è comunque possibile presentare nuova domanda amministrativa per aggravamento delle condizioni di salute del soggetto invalido.

Ai sensi dell’art. 444   c.p.c. competente per la proposizione del ricorso giudiziario è il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è residente l’attore.

L’art. 130 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dispone che la legittimazione passiva in sede contenziosa spetti all’INPS (vedi sentenze della Corte di Cassazione n. 12681 del 2002; n. 6565 del 2004; n. 23535 del 2006). L’art. 42, primo comma, del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 conferisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze la titolarità di soggetto litisconsorte necessario nei procedimenti giurisdizionali concernenti lo stato di invalido civile, cieco civile o sordomuto civile. A tale fine al norma dispone che il ricorso deve essere notificato al Ministero sia presso l’Avvocatura dello Stato, sia alla competente Direzione provinciale dei Servizi vari del Ministero.

Le disposizioni attuative dell’art. 10 del D.L. n. 203 del 2005 conv. in legge n. 248 del 2005 (in corso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, disposizioni ancitipate sotto il profilo organizzativo dall’INPS con messaggio n. 9493 del 12.4.2007) dispongono che unico legittimato passivo in giudizio è l’INPS, il quale nel giudizio di primo grado può farsi rappresentare  anche da parte di funzionari dell’Istituto.

Il Tribunale nello statuire il diritto alla provvidenza assistenziale condannando l’INPS al pagamento della prestazione con salvezza di ratei maturati, condanna l’ente previdenziale a corrispondere anche gli interessi legali con decorrenza dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa o dal momento di insorgenza del diritto (art. 442 c.p.c. in riferimento alle pronunce di incostituzionalità n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993). L’art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 statuisce che gli enti gestori di forma di previdenza obbligatorie, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente dovute a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (cd. rivalutazione monetaria). L’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, in via interpretativa, ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 si applicano anche agli emolumenti di natura assistenziale (vedi d.m. attuativo n. 352 del 1.9.1998).

Le controversie in materia di invalidità civile sono soggette al particolare regime in materia di spese legali di cui all’art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. che dispone che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente (salvo quanto previsto dall’art. 96, primo comma, c.p.c.) non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quanto risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini Irpef pari ad € 19.447,68 (anno 2007).

Sempre il citato art. 130 del Decreto n. 112 del 1998,  precisa che avverso i provvedimenti di concessione o diniego della provvidenza assistenziale è ammesso ricorso amministrativo secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale avanti il Comitato provinciale INPS, fatta salva la facoltà di presentare ricorso giudiziario  a seguito di rigetto del ricorso gerarchico o mancata adozione di decisione trascorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso.

 

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